Indice
- Superbonus: proroga 31 dicembre si calcolano anche le spese anticipate
- Superbonus: con possibilità di anticipare il pagamento delle spese
Superbonus, la situazione è molto più semplice per chi ha perfezionato il requisito del SAL al 30 settembre e può quindi beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022 in relazione alle abitazioni unifamiliari. Cambia il criterio per calcolare le spese ammesse all’agevolazione, e in luogo dei lavori effettivamente eseguiti si dovrà tener conto delle spese sostenute, anche quelle anticipate.

Superbonus ad accesso più semplice per chi ha perfezionato i requisiti richiesti per la proroga al 31 dicembre 2022 in merito ai lavori sulle abitazioni unifamiliari.
Si da’ il via al secondo round per l’accesso alla detrazione del 110%, e dopo l’appuntamento del 30 settembre previsto ai fini del perfezionamento del SAL del 30% è tempo di soffermarsi sulle regole da tenere a mente.
Nel calcolo dei costi ammessi al Superbonus 110% per i lavori sulle abitazioni unifamiliari si dovrà tener conto delle spese sostenute entro la fine dell’anno, e quindi anche quelle anticipate. Non sarà più rilevante quindi il computo dei lavori, ma le fatture effettivamente pagate all’impresa.
Superbonus: proroga 31 dicembre si calcolano anche le spese anticipate
È una delle principali differenze da considerare ai fini dell’accesso al Superbonus: se per l’appuntamento del 30 settembre era fondamentale tener conto dei lavori effettivamente eseguiti, per la proroga al 31 dicembre 2022 la strada si fa più semplice e si dovrà tener conto delle spese sostenute.
Un’indicazione che arriva dalla lettura di quanto previsto dal comma 8-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio, che in merito alle scadenze del superbonus per le abitazioni unifamiliari prevede quanto segue:
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Due quindi i criteri per determinare ammessi ed esclusi dalla maxi agevolazione del 110 per cento:
- ai fini del termine del 30 settembre era necessario considerare i lavori effettuati e raggiungere almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
- nella proroga al 31 dicembre 2022 entrano invece le spese sostenute.
Così come avvenuto lo scorso anno ai fini della fruizione del bonus facciate con la percentuale più conveniente del 90%, appare quindi chiaro che nel calcolo dei costi ammessi al Superbonus entreranno le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e quindi le fatture pagate dal committente all’impresa.
Salvo diverse e più stringenti interpretazioni, dovrebbe quindi essere possibile anticipare le spese e completare i lavori in data successiva.
Superbonus: con possibilità di anticipare il pagamento delle spese
Nell’ambito del bonus facciate, è stata una risposta del MEF fornita in Commissione Finanze della Camera ad ottobre scorso a prevedere la possibilità di prolungare la durata dell’agevolazione anticipando il pagamento delle spese, anche in caso di opzione per lo sconto in fattura.
Stessa regola ribadita in un successivo intervento proprio in merito al superbonus, che spetta quindi in relazione al periodo di sostenimento delle spese, “risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.”
Gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non fissano infatti un termine entro il quale ultimare i lavori, fermo restando che risulta in ogni caso necessario che gli interventi siano completati integralmente. Un requisito fondamentale per “cristallizzare” il diritto alla detrazione fiscale.
Salvo diverse e più restrittive interpretazioni quindi, chi ha perfezionato il requisito del SAL del 30% entro il 30 settembre potrà mettere in salvo il superbonus pagando le spese dei lavori entro il 31 dicembre, a prescindere da ulteriori stati di avanzamento dell’intervento in programma.
In tal modo dovrebbe essere garantita la possibilità di completare i lavori anche dopo il 31 dicembre 2022.
Condizione fondamentale per la fruizione del superbonus 110 per cento sarà in ogni caso il completamento dell’intervento, considerando che come chiarito dal MEF:
“La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
L’anticipo del pagamento è quindi una via da intraprendere con cautela, e nell’ambito del superbonus bisognerà soppesare rischi e benefici anche tenuto conto delle incertezze che caratterizzano il settore dell’edilizia.
Rilevante sarà inoltre la discussione circa le misure che troveranno spazio nella Legge di Bilancio 2023, dalla quale si attendono novità anche in merito al destino del superbonus per i prossimi anni.