Indice
- Primo Argomento: Cessione del Credito nel 2024
- Secondo Argomento: Ritenuta sui bonifici sale all’11%
- Terzo Argomento: Tassazione al 26% la plusvalenza di chi vende la casa
Il Governo ha approvato il testo del disegno di Legge di Bilancio 2024. Per quanto riguarda il Superbonus sono stati affrontati diversi temi legati ad esso e in questo articolo li presenteremo tutti.

Primo Argomento: Cessione del Credito nel 2024
Tra le misure, non è previsto alcun intervento sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura per il superbonus. A partire dal prossimo 1° gennaio 2024 continueranno ad applicarsi le regole già in vigore.
Le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio restano per i crediti già maturati in precedenza e per le altre eccezioni al divieto generalizzato introdotto dal decreto Blocca Cessioni.
Cessione del credito Superbonus: cosa cambia nel 2024? Nessuna novità nel DDL di Bilancio
Il disegno di Legge di Bilancio 2024 non contiene novità sulle proroghe e sulle aliquote del Superbonus.
Cosa cambierà a partire dal prossimo anno per la cessione del credito e per lo sconto in fattura?
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a margine del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso ha reso noto che non sono state inserite modifiche alla normativa delle opzioni di fruizione indiretta previste dall’articolo 121. Restano quindi le stesse regole già in vigore.
Il Ministro Giorgetti, in risposta alle domande della parte finale della conferenza stampa, aveva messo in evidenza quanto di seguito riportato:
“Lo sconto in fattura noi lo abbiamo già abolito da febbraio, ciononostante la dinamica dinamica del superbonus continua imperterrita al ritmo di 3 miliardi di maggiore spesa all’anno.”
Una generale restrizione all’utilizzo delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio era già stata stabilita dal decreto Blocca Cessioni, DL 16/2023, a partire dal 17 febbraio scorso.
Da tale data era stato impedito l’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus e per le altre agevolazioni edilizie per gli interventi con CILA non ancora aperta.
Nel corso dell’iter di conversione parlamentare del decreto si sono poi susseguite modifiche che hanno previsto eccezioni al generale divieto, in particolare per:
- enti del Terzo settore, ONLUS e cooperative;
- edilizia popolare, IACP;
- sismabonus cratere;
- edilizia libera, con bonifici precedenti al 17 febbraio scorso o con autodichiarazione di entrambe le parti;
- bonus barriere, gli interventi di rimozione ed eliminazione di barriere architettoniche, per i quali è prevista la detrazione al 75 per cento delle spese sostenute.
Proseguendo, il Ministro ha poi sottolineano quanto segue:
“Noi non abbiamo fatto nessun intervento in Legge di Bilancio su questo. I lavori devono essere evidentemente completati entro la fine dell’anno se si vuole beneficiare dello sconto in fattura, sennò parte un meccanismo che è quello delle detrazioni, senza la possibilità dello sconto in fattura o della cessione. Fatto salvo ovviamente quelli maturati in precedenza.”
Per il prossimo anno resterà la possibilità di fruizione indiretta attraverso le possibilità previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio per i soggetti che hanno già avviato i lavori.
A confermarlo è anche la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata che si è svolta il 24 ottobre presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.
La sottosegretaria ha riepilogato i casi in cui è prevista la possibilità di continuare a esercitare le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione, come stabilito dall’articolo 2 del decreto Blocca Cessioni.
Cessione del credito superbonus: per chi continua la cessione del credito nel 2024
Come ribadito dalla sottosegretaria Albano, potranno continuare a beneficiare del superbonus i contribuenti per i quali alla data del 16 febbraio è stata:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, per gli interventi in edifici diversi dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per i lavori effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi
di demolizione e ricostruzione degli edifici.
Possono continuare ad utilizzare la cessione del credito anche i contribuenti che effettuano interventi in immobili danneggiati dai terremoti e dalle alluvioni a partire dal 15 settembre 2022 nelle Marche, che rientrano nelle seguenti categorie:
- IACP;
- cooperative a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale.
Secondo Argomento: Ritenuta sui bonifici sale all’11%
Attualmente l’importo trattenuto dalla banca ammonta all’8%, ma il DDL di Bilancio per il 2024 prevede l’aumento.
La ritenuta sul bonifico per la ristrutturazione è l’importo trattenuto dalle banche e da Poste Italiane sul pagamento effettuato, con bonifico parlante, dal cliente che usufruisce del Superbonus e dei bonus edilizi all’impresa che realizza i lavori.
Per effetto della legge di bilancio per il 2024, dal 1° aprile 2024 l’importo della ritenuta sui bonifici potrebbe aumentare all’11% rispetto all’8% attualmente in vigore.
L’aumento è previsto nella bozza del disegno di legge del 23 ottobre.
Ritenuta su bonifico ristrutturazione: come funziona
Con la ritenuta sul bonifico nell’ambito di una ristrutturazione, le banche e Poste Italiane trattengono una somma come acconto dell’imposta sui redditi.
Questo significa che l’impresa che ha effettuato il lavoro agevolato con il Superbonus o gli altri bonus edilizi incamera una somma decurtata della ritenuta. La ritenuta riduce quindi la liquidità di cui l’impresa può disporre.
Se confermata, la nuova regola sarà operativa dal 1° aprile 2024, mentre ai bonifici effettuati entro il 31 marzo 2024 continuerà ad essere applicata l’aliquota dell’8%.
Per evitare l’aumento, si potrebbe pensare di concentrare i pagamenti entro il 31 marzo 2024. Ma in caso di lavori in corso, che dureranno per tutto il 2024, questa opzione sarebbe percorribile solo per i bonus edilizi diversi dal Superbonus e per il Superbonus fruito come detrazione Irpef. Questo perché la normativa sul Superbonus stabilisce che, nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, i bonifici devono andare di pari passo ai SAL. L’obbligo di allineamento tra bonifici e SAL non sussiste invece negli altri casi.
Come è cambiata negli anni la ritenuta su bonifico ristrutturazione
L’aliquota della ritenuta sui bonifici pagati per gli interventi di ristrutturazione agevolati con il Superbonus e i bonus edilizi è stata modificata più volte negli anni.
La manovra estiva del 2010 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica (DL 78/2010), ha introdotto la ritenuta del 10% sul bonifico per la ristrutturazione o l’efficientamento energetico degli edifici. A causa delle proteste del mondo imprenditoriale sulla perdita di liquidità causata dalla ritenuta, un anno dopo, la manovra correttiva del 2011 (DL 98/2011) ha abbassato la ritenuta al 4%.
Successivamente, però, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha elevato dal 4% all’8% l’aliquota della ritenuta sui bonifici.
Dopo otto anni, la ritenuta sui bonifici per i lavori agevolati col Superbonus e gli altri bonus edilizi potrebbe salire ancora, arrivando all’11%.
Terzo Argomento: Tassazione al 26% la plusvalenza di chi vende la casa
La Manovra 2024 cancella la deducibilità dei costi dei lavori qualora la casa venga rivenduta entro 5 anni.
I costi dei lavori di riqualificazione energetica e sismica agevolati dal superbonus 110% rientreranno nella plusvalenza tassata al 26% realizzata con la vendita, entro 5 anni dai lavori, di una casa ristrutturata.
La novità è contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2024 e, se confermata dal Parlamento, sarà vigente per le compravendite effettuate a partire dal 2024. Resterebbero esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti a prima casa per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla vendita.
Nella bozza si legge che, per gli immobili acquistati, ristrutturati e rivenduti entro 5 anni dai lavori, tra i ‘costi inerenti al bene’ (che sono deducibili e non concorrono alla plusvalenza) non rientrano quelli relativi agli interventi agevolati dal superbonus 110% fruito come sconto in fattura o cessione del credito. Tali costi restano invece deducibili se il superbonus è stato fruito come detrazione Irpef.
Di conseguenza sarà tassata al 26% la plusvalenza, realizzata con la vendita, comprensiva delle spese relative ai lavori. Si tratta di spese che non sono rimaste a carico del venditore perché interamente rimborsate dallo Stato attraverso i meccanismi di sconto in fattura o cessione del credito, ma che hanno consentito un notevole aumento di valore dell’immobile di cui il venditore beneficia al momento della vendita.
Se, invece, tali immobili sono rivenduti dopo più di 5 anni dai lavori, i ‘costi inerenti al bene’, deducibili dalla plusvalenza, comprenderanno quelli relativi ai lavori di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il superbonus 110%.
Casa riqualificata col Superbonus: plusvalenza tassata al 26%
La ratio della norma sembra essere quella di non consentire, a chi ha acquistato, ristrutturato con il bonus 110% e rivenderà immobili a fini speculativi, di beneficiare doppiamente del Superbonus: riqualificando la casa a costo zero e rivendendola a prezzo molto più alto grazie ai miglioramenti apportati.
Chi vende un immobile acquistato da meno di cinque anni realizza una plusvalenza, cioè un guadagno che corrisponde alla differenza tra il valore di vendita e il prezzo di acquisto dell’immobile aumentato di tutti i ‘costi inerenti al bene’, costituiti dalle spese sostenute per l’acquisto e per il miglioramento dell’immobile: spese notarili, imposte di trascrizione, ipotecaria e catastali e spese di ristrutturazione, comprese, ad oggi, quelle ‘non spese’ grazie al Superbonus.
La plusvalenza rientra tra i ‘redditi diversi’ ed è soggetta a tassazione del 26%.
Attualmente, in assenza del nuovo meccanismo proposto dal Governo, sono dedotti dalla plusvalenza tutti i ‘costi inerenti al bene’, compresi quelli per i lavori di riqualificazione, a prescindere dai bonus fiscali.
Col nuovo criterio di deducibilità, i costi (non) sostenuti per i lavori agevolati dal Superbonus 110% concorreranno alla quantificazione della plusvalenza e saranno anch’essi tassati al 26%. A meno che, per rivendere la casa, non si aspetti più di 5 anni dai lavori.
Tale meccanismo non colpirà però le spese agevolate dal superbonus ma in forma di detrazione Irpef: queste resteranno deducibili dalla plusvalenza, anche se la vendita avviene entro 5 anni dai lavori.
Ad oggi, invece, le spese sostenute per i lavori agevolati con il superbonus sono deducibili dalla plusvalenza da tassare al momento della vendita l’immobile a prescindere dalla forma di fruizione; non è rilevante – ha spiegato l’Agenzia delle entrate – la circostanza che il proprietario/venditore abbia optato per lo sconto in fattura che è “una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione”.