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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso del Telefisco 2023 numerosi chiarimenti sia per quanto riguarda la Legge di Bilancio ma un argomento è merso tra i più gettonati.

Il tema che più si è discusso è quello della delibera assembleare dei condomini al fine di beneficiare, anche nell’anno 2023, della detrazione del Superbonus spettante nella misura del 110%.
In questa ipotesi la CILAS sarebbe dovuta essere presentata entro il 31 dicembre 2022, per le delibere di esecuzione dei lavori aventi data fino al 18 novembre 2022, oppure entro il 25 novembre scorso, per le delibere comprese tra il 19 e il 24 novembre 2022.
Cosa è emerso per quanto riguarda la cilas?
Secondo l’incontro è irrilevante che la convocazione dell’assemblea sia stata effettuata, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro il 18 novembre scorso. Risulta invece necessario dare rilievo alla data dell’effettiva delibera di esecuzione dei lavori. Nel caso in esame i lavori sono stati deliberati entro il 30 novembre. Conseguentemente, le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2023, attribuiranno il diritto a fruire della detrazione del 90% anziché del 110%.
Deve poi ancora osservarsi, che la tempestività della delibera di esecuzione dei lavoro non costituisce l’unica condizione per continuare a beneficare della maggiore detrazione del 110%. Infatti, è necessario altresì che la data della delibera di esecuzione sia attestata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in base all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Il rilascio della predetta dichiarazione deve essere effettuato a cura dell’amministratore di condominio ovvero, nel caso di condomini minimi, in mancanza dell’amministratore, dal condomino che ha presieduto all’assemblea.
Rivediamo le regole
Le regole sono parzialmente diverse qualora il contribuente sia l’unico proprietario dell’edificio composto da due a quattro unità immobiliari (distintamente accatastate), oppure per le Onlus, ODV e APS che detengono immobili non in condominio.
In tale ipotesi la legge di Bilancio ha previsto un’unica data di presentazione della CILAS per continuare a fruire della detrazione del 110 per cento. In tutti questi casi, la comunicazione di inizio lavori asseverata avrebbe dovuto essere effettuata, mancando una delibera condominiale, entro il predetto termine del 25 novembre. Il legislatore non ha così concesso la mini-proroga alla data del 31 dicembre scorso.
Per la demolizione e ricostruzione si applica una disciplina ancora diversa. In tal caso, sarà possibile continuare a beneficiare della detrazione del 110% a condizione che l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022. Tale possibilità riguarda unicamente i condomini e i proprietari unici e non anche le unità unifamiliari o le “villette a schiera”. In tal senso il chiarimento è stato fornito dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5 – 07599/2022.
L’incontro con la stampa specializzata non ha però chiarito cosa si debba intendere per delibera di esecuzione dei lavori. Si tratta di un passaggio fondamentale per continuare a fruire, anche nel 2023, della maggiore detrazione.
Quindi la delibera come funziona?
La delibera di esecuzione dei lavori non può sicuramente essere una delibera generica. L’indicazione è incontrovertibile, ma secondo un’interpretazione restrittiva, la delibera di esecuzione dei lavori deve comprendere cinque elementi.
In particolare, deve indicare il quorum, la ditta affidataria e esecutrice dei lavori, l’importo e il dettaglio complessivo dei lavori, la ripartizione delle spese e l’affidamento dell’incarico per la gestione dell’appalto. Si discute, invece, in mancanza di un elemento non essenziale, se la stessa possa essere oggetto di un’integrazione successiva.