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Superbonus “speciale eventi sismici” al 110% con cessione del credito per tutto il 2025 e Superbonus rafforzato con limiti di spesa aumentati del 50%.

Fino al 31 dicembre 2025 – nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza – il Superbonus trova applicazione nella misura “originaria” del 110% (senza, dunque, décalage al 90-70-65%) sulle spese sostenute sino alla fine del 2025.

Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal D.L. 39/2024.

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Il Superbonus compete anche nel caso in cui gli interventi beneficino del contributo previsto per la ricostruzione, fermo restando che, in tale caso, la detrazione superbonus può trovare applicazione solo sulle spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione (quelle che rimangono effettivamente a carico del beneficiario).

Tuttavia, l’avente diritto al contributo per la ricostruzione può scegliere di rinunciare volontariamente a detto contributo e di beneficiare esclusivamente del Superbonus, ottenendo in tal caso, a fronte di detta rinuncia, il diritto a una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del d.l. 34/2020.

Cosa prevede il Superbonus 110 per i Comuni del cratere

L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede, in particolare:

  • se il contribuente usufruisce del contributo per la ricostruzione, il Superbonus si applica solo sulle spese eccedenti quelle coperte dal contributo pubblico (commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020); questo perché l’agevolazione fiscale può riguardare esclusivamente le somme effettivamente rimaste a carico del beneficiario;
  • se il contribuente rinuncia al contributo per la ricostruzione, può beneficiare esclusivamente del Superbonus, ma con un vantaggio: come previsto dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il tetto massimo di spesa è aumentato del 50% rispetto ai limiti ordinari previsti.

Il D.L. 39/2024 ha previsto, che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal D.L. 39/2024.

Ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus e dell’opzione per la cessione o lo sconto, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per la detrazione, il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

L’asseverazione può essere rilasciata da tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, e dovrà certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus rafforzato: aumento del 50% del limite di spesa

Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  • di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDES” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico.
    La scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) – utilizzata a partire dal terremoto umbro/marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi – è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici;
  • interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020). Nella sostanza, l’intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l’accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione.

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Sono agevolati con l’opzione del Superbonus rafforzato:

  • gli interventi “trainati” di efficienza energetica, di cui al comma 1, lett. a), b) e c), dell’art. 119 del d.l. 34/2020, pari rispettivamente a 50.000,00, 40.000,00 e 30.000,00 euro (i quali divengono, dunque, pari rispettivamente a 75.000,00, 60.000,00 e 45.000,00 euro);
  • gli interventi “trainati di efficienza energetica”, di cui al comma 2 dell’art. 119 del d.l. 34/2020, come riepilogati dalla Tabella 1 di cui all’Allegato B del D.M. 6 agosto 2020, n. 159844;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 dell’art. 119 del d.l. 34/2020, pari a 96.000,00 euro (il quale diviene, dunque, pari a 144.000,00 euro).

Nessuna maggiorazione risulta invece prevista per i tetti massimi di spesa agevolata degli altri interventi che, in qualità di “trainati” possono rientrare nell’ambito della disciplina del superbonus, quali gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (commi 2 e 4 dell’art. 119), gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (commi 5 e 6 dell’art. 119) e gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 8 dell’art. 119).

Chi può accedere al Superbonus eventi sismici

Gli interventi ammessi al Superbonus che possono beneficiare della speciale disciplina di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del d.l. 34/2020 sono quelli effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche;
  • IACP ed enti equivalenti;
  • cooperative edilizie,;
  • enti del Terzo settore.

Su quali immobili si può chiedere il Superbonus eventi sismici

Il Superbonus per le zone colpite da eventi sismici si applica sugli interventi che hanno per oggetto “edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR)” che:

  • risultano ubicati in Comuni di Regioni interessate dal sisma;
  • abbiano subito danni in diretta derivazione dall’evento sismico, circostanza di fatto, quest’ultima, che deve risultare dal rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E.

Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2022, n. 8 si precisa che sono fuori dal perimetro applicativo della norma gli interventi ammessi al Superbonus per i quali non sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici, ivi compreso il caso in cui gli immobili siano ubicati nei territori regionali interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza e ne sia stata accertata l’inagibilità con nesso di causalità diretta all’evento sismico sulla base di scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, ma la non spettanza di contributi per la riparazione o ricostruzione discenda dal fatto che l’istanza per la richiesta dei contributi non è stata presentata e i termini per presentarla risultano ormai spirati.

Pertanto, laddove il contributo per la ricostruzione non spetti, perché la domanda è stata rigettata o fosse anche perché non è stata nemmeno presentata e però i relativi termini perentori per proporla risultano ormai scaduti, manca il presupposto stesso della rinuncia a qualcosa che spetterebbe e, conseguentemente, manca il presupposto stesso per poter beneficiare della maggiorazione al 50% dei tetti massimi di spesa Superbonus agevolata.

Superbonus e contributo per la ricostruzione: come coesistono

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha fornito, con propri provvedimenti, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, i primi indirizzi sulla coesistenza tra i due istituti: Superbonus e contributo per la ricostruzione.

Con l’Ordinanza commissariale n. 111/2020, è stato stabilito che:

  • il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
  • il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito
  • è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus
  • con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi (si veda il capitolo 7) e il miglioramento sismico è valutabile, in questi casi, secondo quanto disposto al § 8.4.2. delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni
  • le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le detrazioni spettanti in base alla normativa vigente e i contributi statali concessi per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici.

Inoltre, con l’Ordinanza commissariale n. 118/2021 sono state modificate le Ordinanze commissariali nn. 8, 13, 19 in relazione ai tempi e alle modalità di erogazione degli stati di avanzamento, stabilendo che i medesimi possano essere erogati con l’avvenuta esecuzione della percentuale stabilita di lavori ammessi al contributo per la ricostruzione.

Eccezioni per la zona del cratere sismico

Per le zone del cratere sismico (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), il legislatore ha introdotto un’ulteriore deroga: anche le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 possono continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito, ma entro un limite di spesa di 400 milioni di euro (di cui 70 milioni destinati agli eventi del 6 aprile 2009).

Questo plafond è soggetto a monitoraggio da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 e degli Uffici speciali per la ricostruzione Sisma 2009.

Occhio però a chi sceglie di usufruire del Superbonus rafforzato, con tetto di spesa maggiorato del 50%:

  • se la CILAS o l’istanza per il contributo sono state presentate prima del 30 marzo 2024, il Superbonus rafforzato continua a beneficiare delle opzioni di sconto e cessione, rientrando nella disciplina transitoria;
  • diversamente l’agevolazione non rientra in questo meccanismo di eccezione, e potrà quindi essere utilizzata solo come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Superbonus e contributo ricostruzione: i punti chiave

In sintesi, le principali scadenze e condizioni da rispettare per non perdere il beneficio sono:

  • Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma solo per immobili danneggiati dal sisma e con nesso di causalità diretto dimostrato da scheda AeDES o documento equivalente;
  • possibilità di scelta tra contributo per la ricostruzione e Superbonus: se si rinuncia al contributo pubblico, il limite di spesa agevolabile aumenta del 50%;
  • dal 30 marzo 2024, il blocco delle opzioni di sconto e cessione si applica anche agli interventi su immobili danneggiati dal terremoto, salvo deroghe transitorie per chi ha presentato CILAS o istanza di contributo prima del 29 marzo 2024;
  • possibilità per immobili nelle zona del cratere sismico di continuare a usufruire delle opzioni alternative alle detrazioni dirette anche per spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, ma entro un limite di 400 milioni di euro.

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