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Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) è stata definita la lista di documenti che limitano la responsabilità solidale dei cessionari ai soli casi di dolo.

Indice

Il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene una check list documentale che limita la responsabilità solidale dei cessionari ai soli casi di dolo.
Per evitare la responsabilità in caso di acquisto dei crediti d’imposta relativi a Superbonus e bonus edilizi, gli acquirenti dovranno avere a disposizione l’apposita documentazione indicata nell’Art 1 del DL.

CHECK LIST.

Nella seconda parte dell’articolo 1 del DL n.11/2023 viene elencata tutta la documentazione che solleva gli acquirenti dalla responsabilità solidale:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, ad esempio la CILAS, oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di interventi in regime di edilizia libera (deve essere indicata la data di inizio dei lavori)
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, la ASL, o eventuale dichiarazione sostitutiva se la prima non è dovuta
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi o domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti per provare le spese sostenute
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese
  • delibera condominiale nel caso di interventi su parti comuni di condomini
  • nel caso di interventi di efficientamento, l’APE, l’attestato di prestazione energetica
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere
  • attestazione sul rispetto degli obblighi dell’antiriciclaggio

Questi documenti permettono di evitare la responsabilità solidale con il beneficiario della detrazione.

Viene inoltre specificato che:

  • il non possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.
  • l’esclusione dalla responsabilità solidale vale anche con riguardi ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione

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