Indice
- Remissione in bonis per la cessione del credito
- Remissione in bonis: 250 euro per ogni comunicazione
- Responsabilità solidale del cessionario

La nuova circolare del Fisco scioglie i dubbi sorti col Decreto ‘Cessioni’ e spiega quali sono gli adempimenti richiesti entro il 30 novembre 2023.
Si avvicina il termine del 30 novembre 2023 per regolarizzare le operazioni di cessione del credito relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi con la remissione in bonis.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 27/E/2023, ha fornito alcune spiegazioni in merito alle sanzioni da pagare per avvalersi della remissione in bonis.
Sull’argomento erano sorti dei dubbi, che ora l’Agenzia ha sciolto in modo non favorevole per i contribuenti.
Remissione in bonis per la cessione del credito
Il Decreto “Cessioni” (DL 11/2023 convertito nella Legge 38/2023) ha cancellato le opzioni di cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il Decreto ha creato uno spartiacque con un incrocio di date che hanno determinato chi potesse ancora optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura e chi fosse invece escluso.
In generale, la data entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura è stata fissata al 31 marzo 2023.
Tuttavia, per andare incontro ai contribuenti, spiazzati dal cambio delle norme, è stata data loro la possibilità di avvalersi della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023. Questo significa che l’opzione può essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche dopo il 31 marzo, ma entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione di 250 euro.
Si può utilizzare la remissione in bonis anche se l’accordo di cessione del credito non è stato ancora concluso, a condizione che il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario o un’assicurazione.
Remissione in bonis: 250 euro per ogni comunicazione
Il Decreto “Cessioni” ha creato però dei dubbi interpretativi in merito alle sanzioni da pagare. Non risultava sufficientemente chiaro se il contribuente ritardatario dovesse pagare una sanzione da 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo o se l’importo di 250 euro fosse complessivo.
L’Agenzia, con la Circolare 27/E ha chiarito che bisogna pagare la sanzione di 250 euro per ogni inadempimento, quindi per ogni comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura non effettuata entro il 31 marzo 2023.
Se, aggiunge la Circolare, il contribuente ha inviato più di una comunicazione in ritardo, ma ha pagato un’unica sanzione da 250 euro, deve pagare le restanti sanzioni entro il 30 novembre 2023.
Responsabilità solidale del cessionario
La Circolare riassume inoltre i contenuti del Decreto Cessioni e ribadisce alcuni concetti in merito alla responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta nelle operazioni fraudolente commesse dai cedenti.
Il Decreto “Cessioni” ha fornito un elenco dei documenti che il cessionario deve procurarsi per non incorrere nei casi di dolo o colpa grave e ha stabilito che il mancato possesso di alcuni documenti non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave.
L’Agenzia con la Circolare aggiunge che il contribuente, cui manchino alcuni dei documenti in elenco, conserva la possibilità di fornire, con ogni mezzo, la prova della sua diligenza nell’acquisto del credito di imposta.