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L’omessa presentazione dell’asseverazione con allegato B, relativa agli interventi di sismabonus che rientrano nel Superbonus 110%, può essere regolarizzata con la remissione in bonis.

Con la risposta a interpello n. 332 del 29.5.2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti della mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del c.d. Superbonus del 110%.
Superbonus: mancata presentazione asseverazione
In particolare, con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti alla richiesta dell’istante consistente nel capire se la mancata presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico possa essere considerata una violazione meramente formale, che non pregiudichi la fruizione delle detrazioni edilizie.
La remissione in bonis quando potrà essere utilizzata?
Nel caso di omessa presentazione dell’asseverazione dell’allegato B, per interventi di sismabonus rientranti nel superbonus 110%, si potrà utilizzare lo strumento della remissione in bonis ma solo a determinate condizioni:
- la regolarizzazione è permessa fino alla scadenza della prima dichiarazione dei redditi con cui viene esercitata la detrazione, se la violazione non è stata oggetto di verifiche;
- nel caso in cui il contribuente abbia scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura, si potrà utilizzare lo strumento della remissione in bonis solo prima dell’invio della relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Asseverazione allegato B
Con le disposizioni che regolano la presentazione dell’asseverazione dell’allegato B, si stabilisce che l’asseverazione collegata con gli interventi di riduzione del rischio sismico, deve essere presentata al momento della presentazione allo sportello unico competente e comunque prima dell’inizio dei lavori. La mancata presentazione fa perdere l’accesso al beneficio fiscale, in quanto si tratta di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Superbonus: novità del Decreto Cessioni
Nonostante l’omessa presentazione dell’asseverazione non sia da considerare una violazione meramente formale e, faccia perdere l’agevolazione edilizia, ci sono casi in cui, in virtù del decreto Blocca Cessioni, la regolarizzazione è possibile. Infatti, a determinate condizioni, è concessa la possibilità di regolarizzare la situazione mediante la remissione in bonis.
Il DL 11/2023 prevede che il soggetto non perderà l’agevolazione se provvede all’adempimento entro la scadenza della prima dichiarazione dei redditi con cui porta in detrazione le spese relative all’agevolazione edilizia. Nel caso di scelta di opzioni quali la cessione del credito o, lo sconto in fattura, la remissione in bonis è possibile solo se non è stata inviata l’apposita comunicazione all’Agenzia dell’Entrate.
La regolarizzazione è permessa:
- in caso di mancata constatazione della violazione;
- se non sono iniziati accessi;
- se non sono iniziate ispezioni;
- se non sono iniziate verifiche;
- se non sono state intraprese altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Dovrà, inoltre, essere pagata la sanzione minima di 250 euro.
L’istante potrà mantenere l’agevolazione se i lavori sono stati effettuati nel 2022, in quanto la fruizione dell’agevolazione avviene, per la prima rata, con la dichiarazione dei redditi 2023, in scadenza il 30.11.2023.
Nel caso di cessione del credito cosa succede?
La relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il cui termine era fissato al 31 marzo scorso, non dovrà già essere stata inviata.
Nel caso di mancato invio della comunicazione all’Istituto, sarà possibile una doppia remissione in bonis:
- una per la presentazione dell’asseverazione dell’allegato B;
- un’altra per la presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la cui regolarizzazione è prevista entro il 30.11.2023.
Il secondo adempimento dovrà essere effettuato successivamente al primo.