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Crediti energia: tutto quello che c’è da sapere sull’importante agevolazione per fronteggiare l’aumento dei prezzi nel settore energetico.

Indice

Per ridurre gli effetti dell’aumento dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto delle agevolazioni specifiche, sotto forma di crediti d’imposta, per tutte le spese sostenute dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022.
L’art. 6 del DL n115/2022, c.d “Decreto Aiuti-Bis”, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.


Questo credito è riconosciuto alle:

  • imprese “energivore” e “non energivore”
  • imprese “gasivore” e “non gasivore”

per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo.

IMPRESE “GASIVORE”.

Quali sono le imprese “gasivore”?

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21-12-2021, n.541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.)
  • hanno consumato nel primo trimestre del 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il beneficio, secondo l’art.3, comma 1, Decreto MiTE 21-12-2021, spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

IMPRESE “NON GASIVORE”.

Il comma 4 dell’art. 6 del Decreto definisce il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. “non gasivore”).

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi dagli usi termoelettrici.

Il c.d. “Decreto Aiuti-ter“, proroga e rafforza i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In particolare, il bonus sotto forma di credito d’imposta, è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio di riferimento al medesimo trimestre 2019.
Questo contributo è applicato sia alle imprese “energivore” sia a quelle “non energivore” come indicato nell’art. 4, comma 1, Decreto MiTE 21-12-2021.

IMPRESE “ENERGIVORE”.

Fanno parte delle imprese “energivore” i soggetti indicati dal Decreto MISE del 21-12-2017.
L’agevolazione spessa a coloro che hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al trimestre 2019.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e auto consumato energia nel terzo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica come descritto dal comma 1 dell’art. 6 del Decreto MITE.

Per queste imprese il credito d’imposta spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

IMPRESE “NON ENERGIVORE”.

Il riconoscimento del credito, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è disposto dal comma 3 del citato art. 6.
Le imprese, se in possesso di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

LA COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il Dl Aiuti ter, ha introdotto un nuovo adempimento per l’accesso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas, ma limitato ai soli beneficiari dei crediti d’imposta per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Entro la data del 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto al crediti non ancora fruito, sono chiamati a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

COME CALCOLARE L’INCREMENTO PER RICHIEDERE IL BONUS.

Secondo il Decreto Aiuti Bis, l’impresa che deve usufruire del credito deve rifornirsi dallo stesso venditore da cui si approvvigionava negli anni precedenti (2029 per il 2022) ed il cliente finale deve richiedere al venditore una comunicazione nella quale viene richiesto il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022.
Le comunicazione tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tracciabile (raccomandata postale.

COME UTILIZZARE IL CREDITO.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati, dalla imprese beneficiarie:

  • in compensazione mediante modello F24
  • ceduti solo per intero a terzi, nel numero massimo di tre trasferimenti di cui uno libero e due a soggetti qualificati (intermediari finanziari).

I crediti devono essere utilizzati:

  • entro il 31 Dicembre 2022 per i bonus relativi al primo e secondo trimestre 2022
  • entro il 31 marzo 2023 per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 (precedentemente fissato al 31-12-2022 dal decreto Aiuti Bis e poi prorogato dal Decreto AiutiTer) e ai mesi di ottobre e novembre 2022

Importante: la quota compensata parzialmente impedisce la cessione della quota non utilizzata.

I DOCUMENTI RICHIESTI.

La check-list per la compravendita dei tax crediti per le energivore e gasivore e per le imprese ad alto consumo di energia elettrica e gas è la seguente:

  • visura camerale del cedente
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso all’agevolazione e della dichiarazione inviata alla CSEA (solo per le energivore)
  • fatture di acquisto di energia e gas dei trimestri 2022 e 2019
  • prospetto di calcolo redatto dal cedente (come specificato prima) con in evidenza eventuali sussidi ricevuti
  • estratto dal cassetto fiscale della società beneficiaria dal quale non risultino eventuali compensazioni dei crediti oggetto di cessioni già effettuate in F24

RIEPILOGO DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE NEL 2022.

La tabella di Ipsoa ci viene in aiuto, facendo ordine tra i requisiti e i crediti d’imposta riconosciuti alle diverse tipologie di imprese.

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