Il DL Bollette 34/2023 prevede la proroga per il secondo semestre 2023 per i crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Indice

Il DL “bollette” (DL 34/2023) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti. Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre).
LE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni per il bonus bollette prorogati anche per il secondo semestre 2023 si applicano fino al 30 Giugno 2023.
LE IMPRESE ENERGIVORE
Alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
LE IMPRESE NON ENERGIVORE
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
LE IMPRESE GASIVORE
Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
LE IMPRESE NON GASIVORE
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
MODALITA’ FUIZIONE DEI CREDITI
I crediti d’imposta, sia per il primo trimestre 2023 che per il secondo trimestre, sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
I codici tributo per la compensazione in F24 dei crediti non sono stati ancora pubblicati. Intanto vediamo quelli del primo trimestre:
- Cod. Tributo 7010: credito d’imposta a favore delle imprese energivore
- Cod. Tributo 7011: credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore
- Cod. Tributo 7012: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
- Cod. Tributo 7013: credito d’imposta a favore delle imprese DIVERSE da quelle a forte consumo di gas naturale
MODALITA’ DI CESSIONE
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore:
- di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico
- ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.
Il cessionario può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.