Indice
- Credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas
- Incentivi rivolti anche alle piccole imprese commerciali
- Come fruire del credito d’imposta
Il Decreto Aiuti Ter (DL 144/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/09/2022 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Un contributo momentaneo perché riguarderà, per il momento, solo i mesi di ottobre e novembre 2022 ma che interessa anche l’intera platea delle attività commerciali.

Credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas
Energia
Il decreto prevede un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta parimenti in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse auto consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il calcolo dell’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è applicato in riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione di energia elettrica.
Il credito di imposta è calcolato in relazione al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Gas
In riferimento invece al credito di imposta, relativo ai consumi di gas, il Decreto Aiuti Ter riconosce un contributo pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi
di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Incentivi rivolti anche alle piccole imprese commerciali
Per le imprese di piccole dimensioni (cui rientrano anche le attività commerciali come bar e ristoranti) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, documentato mediante le relative fatture d’acquisto, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un
incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Come fruire del credito d’imposta
Per poter fruire dei crediti d’imposta, nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre
2022.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione; non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP; non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR; sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Fonte: Studio ABR S.r.l.