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Bonus energia: l’Agenzia delle Entrate ha esposto i codici tributi da inserire nel modello F24 per le agevolazioni ricevute dai beneficiari diretti. Le istruzioni sono presenti nella risoluzione numero 59 dell’11 Ottobre 2022.

Chi ha diritto a beneficiare dei bonus energia del DL Aiuti e Aiuti bis per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 può procedere con la cessione del credito ad altri soggetti.

Per permettere ai soggetti, aventi diritto, di usufruire delle somme ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo, diverso per ogni agevolazione, da inserire nel modello F24 per utilizzare le somme in compensazione.

Le sequenze di cifre e le istruzioni da seguire sono presenti nella risoluzione numero 59 dell’11 Ottobre 2022.

OGNI AGEVOLAZIONE HA IL SUO CODICE TRIBUTO.

Dal 6 Ottobre e fino alla scadenza del 21 Dicembre o del 22 marzo 2023 le imprese beneficiarie possono cedere i bonus energia 2022 a cui hanno diritto per intero e per una sola volta.
Le indicazioni da seguire per la cessione del credito sono indicate nel provvedimento numero 376961 del 2022.

In particolare chi riceve uno dei bonus energia previsti dai due provvedimenti emergenziali può utilizzare il credito d’imposta in compensazione negli stessi termini e nelle stesse modalità previste per i beneficiari diretti.

Diverse sono però le sequenze di cifre da indicare nel modello F24. Con la risoluzione numero 59 dell’11 Ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un codice tributo per ogni agevolazione prevista.

CODICE TRIBUTODENOMINAZIONESCADENZA PER L’UTILIZZO
7727CESSIONE DEL CREDITO: credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022)
art.3-bis del decreto-legge 17 Maggio 2022, n.50
31 Dicembre 2022
7728CESSIONE DEL CREDITO: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)
art.6, c.1, del decreto-legge 9 Agosto 2022, n.115″
31 Marzo 2023
7729CESSIONE CREDITO: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)
art.6, c.2, del decreto-legge 9 Agosto 2022, n.115
31 Marzo 2023
7730CESSIONE CREDITO: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)
art.6, c.3, del decreto-legge 9 Agosto 2022, n.115
31 Marzo 2023
7731CESSIONE CREDITO: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)
art.6, c.4, del decreto-legge 9 Agosto 2022, n.115
31 Marzo 2023
7732CESSIONE CREDITO: credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022)
art.7 del decreto-legge 9 Agosto 2022, n.115
31 Dicembre 2022

ISTRUZIONI SULL’UTILIZZO PER I CESSIONARI.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Il codice tributo riferito al bonus energia 2022 ricevuto tramite cessione del credito deve essere inserito nella sezione “Erario“, in particolare:

  • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”
  • nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato

Nel campo “anno di riferimento” va specificato l’anno a cui si riferisce il credito per esteso, quindi “2022”.

Per utilizzare i crediti ricevuti, è necessario comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate, tramite la piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce:

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.”

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