Indice
- Bonus energia imprese: ammontare del credito d’imposta
- le regole per l’utilizzo dei crediti d’imposta
- i codici tributo
- Bonus energia impresa: rinvio dal 31 Dicembre al 30 Giugno 2023
- AGGIORNAMENTO AL 19 DICEMBRE 2022
Dall’Agenzia delle Entrate arriva il modello aggiornato per la comunicazione della cessione dei crediti dei bonus energia per i mesi di ottobre e novembre 2022. Due diverse scadenze: 22 marzo 2023 per le imprese agricole e di pesca e 21 giugno 2023 per le altre aziende.

Le regole per la cessione dei crediti d’imposta energia imprese restano invariate anche in relazione alle spese per elettricità e gas sostenute in ottobre e novembre, in pratica cambiano solo le scadenze.
Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, che sostanzialmente riguarda la proroga dei tax credit contenuta del decreto Aiuti ter (DL 144/2022).
Bonus energia imprese: ammontare del credito d’imposta
Tipologia di impresa | Periodo di riferimento | Ammontare del credito d’imposta | Riferimento normativo |
---|---|---|---|
Imprese Energivore | ottobre-novembre 2022 | 40% | articolo 1, comma 1, del Dl n. 144/2022 |
Imprese Gasivore | ottobre-novembre 2022 | 40% | articolo 1, comma 2, del Dl 144/2022 |
Imprese non Energivore | ottobre-novembre 2022 | 30% | articolo 1, comma 3, del Dl n. 144/2022 |
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas | ottobre-novembre 2022 | 40% | articolo 1, comma 4, del Dl n. 144/2022 |
Imprese Agricole e della Pesca per l’acquisto di carburanti | 4° trimestre 2022 | 20% | articolo 2 del Dl n. 144/2022 |
Resta ferma la possibilità di utilizzare i sopra citati crediti d’imposta in compensazione, utilizzando il modello F24, fino al prossimo 30 giugno 2023, oppure al 31 marzo per i crediti carburante agricoltura e pesca. In alternativa, il beneficio fiscale può essere ceduto.
In alternativa all’utilizzo in compensazione dei bonus energia, i soggetti possono scegliere di cedere i crediti nel rispetto delle scadenze indicate.
I termini variano a seconda della tipologia di azienda interessata, come segue:
- scadenza al 22 marzo 2022, per il credito d’imposta relativo alle imprese agricole e di pesca, per l’acquisto del carburante per l’esercizio dell’attività;
- scadenza al 21 giugno 2022, per gli altri crediti d’imposta delle imprese, relativi ai mesi di ottobre e novembre scorsi.
Per la cessione valgono le stesse regole previste, così come le disposizioni attuative stabilite dal provvedimento del 30 giugno 2022. La nuova versione del modello per la comunicazione e delle istruzioni per la compilazione sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 6 ottobre 2022.
le regole per l’utilizzo dei crediti d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta riconosciuti per le spese di elettricità, gas e carburante, è prevista la possibilità di cessione.
Le regole da seguire sono quelle del punto 5 del provvedimento prot. numero 253445 del 30 giugno 2022.
Nel caso di scelta di cessione del credito si devono inoltre tenere in considerazione le regole vigenti. Il credito è cedibile solo per intero a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Non è permessa una successiva cessione, ad esclusione di due ulteriori cessioni in favore di “soggetti qualificati”.
In tale categoria rientrano: banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.
Se si sceglie la cessione deve essere richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto all’agevolazione.
Chi accetta il credito ceduto può utilizzarlo secondo le modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dall’impresa cedente: in compensazione con modello F24 e nel rispetto delle scadenze previste.
Si devono inoltre rispettare le disposizioni introdotte dal decreto antifrodi, poi confluito nella Legge di Bilancio 2022.
Entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione l’Agenzia delle Entrate può sospendere le comunicazioni fino a 30 giorni per controlli preventivi, in presenza di particolari profili di rischio.
Per garantire la tracciabilità del credito d’imposta le comunicazioni dovranno avvenire per via telematica anche attraverso intermediari abilitati.
i codici tributo
Per la compensazione con F24 l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli appositi codici tributo da inserire nel modello. Si riferiscono ai bonus energia per le imprese, riproposti dal Decreto Aiuti quater per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022.
I crediti d’imposta relativi ai bonus energia per le imprese, relativi alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022, potranno essere fruite in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Dovrà essere utilizzato il modello F24, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per beneficiare delle agevolazioni oltre agli importi dovranno essere inseriti i codici tributo riportati nella seguente tabella riassuntiva.
Codice tributo | Agevolazione |
---|---|
6993 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
6994 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
6995 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
6996 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 |
Le sequenze di cifre devono essere inserite nella sezione “Erario” del modello F24.
La colonna da valorizzare è “importi a credito compensati”. Nei casi di riversamento dell’agevolazione dovrà invece essere utilizzata la colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito, appunto, l’anno di sostenimento della spesa. Il formato da utilizzare è “AAAA”.
Bonus energia impresa: rinvio dal 31 Dicembre al 30 Giugno 2023
Possibile rinvio della scadenza per la compensazione dei bonus energia per le imprese, per le spese sostenute nel 1° e 2° trimestre 2022. Il termine passerebbe dal 31 dicembre al 30 giugno 2023, con la legge di conversione del Decreto Aiuti quater.
Il rinvio allineerebbe la scadenza a quelle previste per la fruizione in compensazione con modello F24 degli altri crediti d’imposta previsti per le spese sostenute nel 3 e 4 trimestre 2022.
La data non è casuale: si tratta infatti del termine ultimo attualmente stabilito per i crediti relativi alla seconda parte dell’anno in corso, ovvero al 3° e 4° trimestre 2022.
Se dovesse essere approvata la riformulazione della legge di conversione del Decreto Aiuti quater le imprese avranno sei mesi di tempo in più per poter beneficiare delle agevolazioni contro il caro energia, attraverso crediti d’imposta che coprono parte delle spese sostenute per l’acquisto di elettricità e gas.
Lo spostamento in avanti della scadenza darebbe ossigeno anche alle imprese con limitata capienza fiscale, che avrebbero quindi più tempo per la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.
AGGIORNAMENTO AL 19 DICEMBRE 2022
Due scadenze nel mese in corso per il bonus energia per le imprese: il 21 e il 31 dicembre 2022. La prima riguarda la comunicazione relativa alla cessione del credito, la seconda l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione. I crediti d’imposta interessati sono quelli relativi alle spese sostenute per elettricità e gas nel 1° e 2° trimestre 2022
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta deve essere effettuata entro il 21 dicembre 2022. C’è tempo fino a fine anno, invece, per la compensazione con modello F24: il termine è fissato al 31 dicembre 2022.
Gli appuntamenti in calendario riguardano le spese per acquisto di energia elettrica e gas effettuati dalle imprese agricole e ittiche, energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.
Per le imprese che svolgono attività di pesca e agricole i termini valgono anche per le spese relative al 3° trimestre del 2022.
Entrambe le date riguardano i crediti d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas di imprese agricole e ittiche, energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.
Per tali imprese il periodo di riferimento per le spese è quello del 1° e 2° trimestre del 2022.
Le scadenze in programma per il mese di dicembre riguardano anche le imprese che svolgono attività di pesca e agricole. In questo caso le spese da prendere a riferimento sono anche quelle relative al 3° trimestre del 2022.
La proroga inizialmente ipotizzata al 30 giugno 2023 al momento sembra essere sfumata, non è presente nell’ultimo pacchetto di emendamenti alla Manovra discussi in commissione Bilancio della Camera, tra i quali rientrano quelli formulati dal Governo.
La platea è indicata nel provvedimento dello scorso 30 giugno 2022 e riportata nella tabella riassuntiva.
Tipologia Imprese | Periodo di riferimento | Riferimento normativo |
---|---|---|
Imprese energivore | 1° e 2° trimestre 2022 | art. 15 del Dl n. 4/2022 e art. 4 del Dl n. 17/2022 |
Imprese a forte consumo di gas naturale | 1° e 2° trimestre 2022 | art. 15.1 Dl n. 4/2022 e art. 5 del Dl n. 17/2022 |
Imprese non energivore | 2° trimestre 2022 | articolo 3 del Dl n. 21/2022 |
Imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale | 2° trimestre 2022 | art. 4 del Dl n. 21/2022 |
Attività agricole e della pesca, per l’acquisto di carburanti | 1° trimestre 2022 | articolo 18, Dl n. 21/2022 |
Il provvedimento del 6 ottobre scorso ha invece fornito il modello aggiornato per la comunicazione dei crediti.
Tale morello dovrà essere utilizzato dalle imprese che svolgono attività di pesca e da quelle agricole che hanno acquistato carburante nel 3° trimestre 2022 entro la scadenza del 21 dicembre prossimo.
Per le comunicazioni relative al credito d’imposta del 4° trimestre c’è tempo fino al 22 marzo 2023, tuttavia la scadenza potrebbe essere spostata al 30 giugno, qualora venga approvata la modifica alla testo della legge di conversione del Decreto Aiuti quater.