Indice
- Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico
- Servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori (computo metrico)
- Fatture pagate entro il 30 marzo 2024
- Conclusioni
Tre nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate chiariscono le possibilità di accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.
Con tre diverse risposte del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura in materia di bonus edilizi e delle deroghe previste dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024.

Ricordiamo che per effetto combinato di tali provvedimenti, la cessione del credito non è più consentita nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello D.L. 11/2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per ”lavori già effettuati”, alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).
Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico
Alla richiesta di un contribuente che chiede se la deroga al blocco trovi applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024, l’Agenzia precisa nell’interpello 103/2025 che, dal tenore della locuzione ”lavori già effettuati”, si ritiene che tale disposizione intenda fare riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.
In altri termini, la deroga opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell’agevolazione.
L’Agenzia ritiene che il costo afferente a tale tassa non possa essere ricondotto tra le spese rilevanti ai fini della deroga, in quanto non riguardante la materiale esecuzione di interventi edilizi e, pertanto, non ricorrano i presupposti per applicare tale deroga.
Servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori (computo metrico)
Medesima risposta è data dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 104/2025 al contribuente che chiede se la deroga al blocco trovi applicazione laddove sia stata sostenuta dal condominio/committente una spesa per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico. Anche in questo caso, le Entrate ritengono che il costo sostenuto per il computo metrico non possa essere ricondotto tra le spese rilevanti, in quanto non riguardante la materiale esecuzione di interventi edilizi.
Fatture pagate entro il 30 marzo 2024
Più articolata, ma con i medesimi esiti, la risposta contenuta nel parere 105/2025.
La locuzione ”lavori già effettuati” – spiega l’Agenzia – esclude ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi. Pertanto, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché gli oneri amministrativi di costruzione e urbanizzazione non sono riconducibili tra le spese rilevanti ai fini della deroga, posto che detti oneri non riguardano la materiale esecuzione di interventi edilizi.
Sempre nel parere 105/2025, l’Agenzia precisa che l’applicabilità della deroga opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), delle seguenti condizioni:
- l’avvenuta esecuzione di lavori edili (”lavori già effettuati”);
- il sostenimento dei relativi costi (”sostenuta alcuna spesa”);
- la documentazione di questi mediante fattura (”documentata da fattura”).
Inoltre, ai fini dell’applicazione della deroga, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.
Al fine di poter accedere alla cessione del credito, dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore). Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).
Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a ”lavori già effettuati”.
Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.
Allo stesso tempo, la circostanza che prima del termine del 30 marzo 2024 siano state comunque poste in essere alcune lavorazioni concernenti gli interventi edilizi astrattamente agevolabili, non soddisfa le condizioni richieste dalla legge in quanto la relativa fattura, anche se emessa dalla società subappaltatrice prima del 30 marzo 2024, risulta pagata successivamente a tale data.
Conclusioni
La lettura combinate delle ultime tre risposte fornite dal Fisco fa emergere ormai un dato inequivocabile circa la deroga al blocco delle opzioni alternative e conferma precisi paletti operativi:
- le uniche spese rilevanti ai fini dell’art. 1, comma 5 del D.L. n. 39/2024 sono quelle strettamente collegate alla materiale esecuzione di lavori edilizi;
- non sono rilevanti spese per oneri, tasse comunali o servizi tecnici, se non collegate a lavori già realizzati;
- per mantenere la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è necessario che entro il 30 marzo 2024 siano stati eseguiti i lavori, emesse le fatture e saldate le relative somme.
Una stretta interpretativa che limita fortemente la possibilità di invocare la deroga per interventi ancora in fase preliminare o con lavorazioni non ancora fatturate/pagate entro la scadenza.