Indice
- Bonus casa cumulabili solo se sono distinti tra loro
- Ma quali sono le scadenze da rispettare?
- E per quanto riguarda le ristrutturazioni?
Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus barriere architettoniche sono cumulabili, ma non in tutte le circostanze: ecco cosa c‘è da sapere e memorizzare.

Uno stesso edificio o immobile può essere destinato a più bonus casa. La normativa prevede infatti che un contribuente possa usufruire anche contemporaneamente del Superbonus 110%, dell’Ecobonus e del Bonus barriere architettoniche 2022. Ma a una condizione: come reso noto dall’Agenzia delle Entrate, è necessario rispettare tutti i requisiti previsti per ogni singola agevolazione, rientrando in ciascun limite di spesa.
Tutti e tre i bonus casa cumulabili consentono di scegliere in alternativa alla detrazione sia la cessione del credito che lo sconto in fattura.
Bonus casa cumulabili solo se sono distinti tra loro
Il dettaglio da non tralasciare per poter accedere anche nello stesso periodo a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus barriere è legato alla netta distinzione obbligatoria degli interventi che si intendono effettuare sullo stesso edificio o unità immobiliare.
Non solo in riferimento all’esecuzione dei lavori stessi, ma anche in termini di documentazione e fatture. Tutto deve essere chiaramente separato. Solo in questa circostanza, e in presenza di tutti i vari requisiti richiesti per ottenere le detrazioni, il contribuente potrà avviare le pratiche per la ristrutturazione, la riqualificazione e il riammodernamento della struttura in questione.
Ma quali sono le scadenze da rispettare?
Come abbiamo già detto sopra, i tre bonus cumulabili permettono di usufruire anche della cessione del credito o del diretto sconto in fattura. Le norme indicano ovviamente delle scadenze da rispettare.
Per quanto concerne Ecobonus e Superbonus 110%, in relazione alle spese registrate nel 2021 e alle rate non ancora fruite del 2020, la comunicazione relativa alla scelta delle diverse opzioni può essere inviata fino al 30 novembre 2022.
Il Bonus barriere architettoniche è valido invece soltanto per le spese tenute nel 2022. Di conseguenza, secondo quanto regolamentato, qualora il contribuente volesse richiederlo potrà inviare la comunicazione dal 1° gennaio al 16 marzo 2023.
Ricordiamo che tale agevolazione può essere ottenuta da chiunque sostiene le spese legate agli interventi o detiene l’immobile sulla base di un titolo idoneo (tra i casi rientra anche il comodato d’uso gratuito). È però necessario che la struttura oggetto degli interventi destinati alla detrazione sia esistente e non abbia alcun’altra restrizione sulle categorie catastali.
E per quanto riguarda le ristrutturazioni?
È importante non dimenticare che nelle operazioni di ristrutturazione edilizia sia il Superbonus 110% che l’Ecobonus permettono esclusivamente la sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti. Infatti le due agevolazioni non consentono installazioni che prima degli interventi non esistono.
Sulla base di questo, le spese relative alla sostituzione degli infissi possono essere detratte totalmente solo in riferimento alla superficie complessiva già presente nell’edificio o unità immobiliare.
Per quanto riguarda le spese legate alla parte di superficie occupata dagli infissi che risulta invece eccedente, e quindi ampliata nella condizione post-interventi, non risulta possibile l’usufrutto dell’Ecobonus. Si può tuttavia beneficiare del Bonus ristrutturazioni, che nel limite del 50% consente l’inserimento di componenti ex novo. Anche in questo caso, come per gli altri bonus casa, è prevista oltre la detrazione anche la cessione del credito o lo sconto in fattura.