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Pronti i codici tributo per la compensazione dei crediti oggetto di cessione, relativi al bonus energia per le imprese. Dovrà utilizzarli chi ha ricevuto un credito e ne vuole usufruire in compensazione tramite modello F24. Nella risoluzione numero 73 del 13 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate anche le istruzioni per la compilazione.

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Dall’Agenzia delle Entrate arrivano i codici tributo per la compensazione dei crediti oggetto di cessione. Dovranno essere utilizzati per i crediti relativi alle spese di elettricità e gas, sostenute nel 4° trimestre 2022.

Con la risoluzione numero 73 del 13 dicembre 2022 si aggiunge un nuovo tassello ai bonus energia per le imprese.

Nel documento vengono fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24, entro la scadenza prevista che varia in base alla tipologia di azienda.

Bonus bollette imprese: i codici tributo per la compensazione dei crediti

Dopo aver istituito i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta per le imprese, relativi alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i codici tributo da utilizzare per recuperare le somme oggetto di cessione.

A istituirli è la risoluzione numero 73 di oggi, 13 dicembre 2022.

Le agevolazioni da compensare, che necessitano delle sequenze di cifre messe a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, sono quelle relative alle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre o nell’intero 4° trimestre del 2022.

Ammontare crediti di imposta per ogni Impresa
Tipologia d’impresaPeriodo di riferimentoAmmontare del credito d’impostaRiferimento normativo
Imprese Energivoreottobre-novembre 202240%articolo 1, comma 1, del Dl n. 144/2022
Imprese Gasivoreottobre-novembre 202240%articolo 1, comma 2, del Dl 144/2022
Imprese non energivoreottobre-novembre 202230%articolo 1, comma 3, del Dl n. 144/2022
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gasottobre-novembre 202240%articolo 1, comma 4, del Dl n. 144/2022
Imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburantiottobre-novembre 202220%
articolo 2 del Dl n. 144/2022

La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate aveva messo a disposizione il modello aggiornato per la comunicazione e aveva indicato le scadenze:

  • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relativo alle imprese agricole e di pesca, per l’acquisto del carburante per l’esercizio dell’attività;
  • 21 giugno 2023, per gli altri crediti d’imposta delle imprese, relativi ai mesi di ottobre e novembre scorsi.

Le stesse agevolazioni possono essere fruite direttamente in compensazione, inserendo nel modello F24 i codici tributo istituiti con la risoluzione numero 54 del 30 settembre 2022.

Codici tributo da inserire
Codice tributoDescrizione
6983credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6984
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6985
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6986credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
6987credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Bonus bollette imprese: istruzioni per la compilazione del modello F24

Chi ha ricevuto un credito tramite cessione dovrà seguire le apposite istruzioni per la compilazione del modello F24 per fruizione dell’agevolazione.

Codice tributo per agevolazione
Codice tributo Descrizione
7733
CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
7734
CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
7735
CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144
7736
CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
7737
CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”:

  • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato.

Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito. Il formato da utilizzare è “AAAA”.

Le istruzioni fornite potranno essere applicate esclusivamente per i crediti che siano stati oggetto di comunicazione tramite l’apposita Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

In fase di elaborazione la stessa Amministrazione finanziaria provvede a effettuare gli appositi controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito non superi l’importo disponibile per il cessionario.

Qualora tale importo venga superato, il modello F24 verrà scartato.

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