Dal 1° Gennaio 2023 entrerà in vigore l’attestazione SOA per Bonus Edilizi e Superbonus, con un periodo transitorio, fino ad arrivare all’obbligo il 1 Luglio 2023.
Indice
- COS’E LA SOA?
- DAL 1 GENNAIO 2023.
- IL PERIODO TRANSITORIO.
- DAL 1° LUGLIO 2023.
- I CONTRATTI PUBBLICI.
- LA SOGLIA DI 516MILA €.

Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’attestazione SOA ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.
La novità è stata introdotta dalla legge n. 51 di conversione del DL n. 21 che ha previsto con l’art. 10 bis che prevede l’attestazione SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110%, per la cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.
COS’E LA SOA?
L’attestazione SOA è una certificazione obbligatoria per la partecipazione a gara d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.00,00.
Quindi l’attestazione SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
DAL 1 GENNAIO 2023.
Per avere la qualificazione Soa si devono avere dei requisiti essenziali.
Bisogna essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose. Ci saranno verifiche su capacità economiche, attrezzature e personale dipendente.
E’ quindi impossibile che un’impresa appena costituita, e magari improvvisata, ottenga una qualificazione di questo tipo.
Dall’ ANCE arriva la richiesta di chiarimenti ufficiali soprattutto su due punti:
- il periodo transitorio
- le modalità di applicazione delle regole sui contratti pubblici
IL PERIODO TRANSITORIO.
Il problema del periodo transitorio nasce dal fatto che la Legge indica tre momenti diversi per la prima entrata in dell’obbligo: oltre al 21 Maggio 2022, c’è anche il 1° Gennaio e il 1° Luglio 2023.
Dall’interpretazione dell’ ANCE, per i contratti di appalto/subappalto di lavori a bonus edilizi (sia superbonus che minori), le imprese esecutrici non devono dimostrare il possesso di alcun requisito nel caso in cui i lavori si chiudano entro il 31 Dicembre 2022.
ANCE spiega però che:
” laddove i lavori vadano oltre questa data (31 Dicembre 2022) si applicano le stesse regole che valgono per i contratti che vengono sottoscritti dal 1° Gennaio 2023.
Quindi tra il 1° Gennaio 2023 e il 30 Giugno 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori o dimostrare il possesso della qualificazione SOA o dimostrare l’avvenuta sottoscrizione del contratto “finalizzato al rilascio della relativa attestazione”.
DAL 1° LUGLIO 2023.
Dalla data del 1° Luglio 2023 scatta per tutti il “terzo step“. Da questa data sarà obbligatorio aver ottenuto l’attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni relative alle spese sostenute dopo quella data.
Da questo sono esclusi i contratti relativi a interventi avviati e in corso di esecuzione al 21 Maggio 2022 e i contratti i cui lavori non erano avviati al 21 Maggio, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata prima di quella data.
Antonio Piciocchi, senior partner Deloitte chiede un chiarimento ufficiale e urgente, in quanto sulla data del 21 maggio si potrebbero creare varie interpretazioni e potrebbero sorgere dei dubbi sul caso.
Il senior Deloitte afferma:
” …al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, già per gli accordi firmati dopo il 21 maggio l’impresa, quando riceve l’incarico, dovrebbe avere almeno avviato le pratiche per ottenere la Soa. Un paletto che, applicato in questi termini, servirebbe un vessatorio.”
I CONTRATTI PUBBLICI.
Anche sull’aspetto dei contratti pubblici, secondo Ance, servirebbe un chiarimento, e principalmente sulle modalità di applicazione delle regole sulle SOA.
La Legge, infatti, fa un rinvio generico al Codice appalti, ma non spiega come vada applicato il sistema delle attestazioni, che prevede classifiche di importo e un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto.
LA SOGLIA DI 516MILA €.
La norma parla di una soglia di 516mila euro, ma non chiarisce a cosa sia riferita.
Per ANCE, il riferimento a questa soglia è l’importo dei lavori. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni del singolo affidamento non superano questa soglia, le imprese esecutrici posso anche n0n essere qualificato con attestazione SOA.
Ci si chiede anche cosa succede se i lavori sono affidati a una general contractor, che si limita solo a coordinare l’attività affidandola a terzi.
Per ANCE, l’attestazione SOA sopra i 516.000€ dovrà essere dimostrata dalle imprese esecutrici e non dal general contractor, a meno che questo non sia anche esecutore dei lavori.
Anche su questo aspetto ci sono delle interpretazioni contrastanti e si considera necessario un chiarimento anche su questo punto.
Si attendono aggiornamenti e chiarimenti ufficiali in merito a queste interpretazioni contrastanti.