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Dal 1° Gennaio c’è l’obbligo di Attestazione SOA per i lavori superiori a 516mila euro. E’ previsto un periodo transitorio.

Indice

L’introduzione dell’obbligo dell’Attestazione SOA rappresenta uno dei principali cambiamenti introdotto nel 2023 per quanto riguarda i bonus edilizi. Questo obbligo viene esteso anche per i lavori privati e non solo più per gli appalti pubblici.

COS’è L’ATTESTAZIONE SOA?

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori.
Essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

DAL 1° GENNAIO.

Con il D.L. n. 21/2022, successivamente convertito in Legge (n. 51/2022) è stato introdotto l’obbligo, da parte delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.ooo € per usufruire dei bonus edilizi. L’obbligo è scattato a partire dal 2023, ma è previsto un periodo transitorio.

In sostanza, se i lavori superano l’importo di 516.000 €, si potranno beneficiare dei bonus edilizi e della cessione del crediti solo a condizione che l’impresa esecutrice sia in possesso di Attestazione SOA o dimostri di aver effettuato una sottoscrizione per il rilascio delle attestazione (entro il 30 Giugno 2023).
In particolare, l’art. 10 bis prevede:

  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:
    a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
    b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  3.  In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice
  4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ATTESTAZIONE SOA.

L’obbligo di Attestazione SOA verrà applicato per i lavori che superano una spesa complessiva di 516.000 €, per i quali si usufruisce di cessione del credito o sconto in fattura.

  • bonus barriere architettoniche
  • bonus facciate
  • bonus fotovoltaico ordinario
  • bonus colonnine di ricarica
  • ecobonus ordinario

In caso di Superbonus, è necessaria l’Attestazione SOA anche senza cessione del credito.

L’obbligo di Attestazione SOA non verrà applicata ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione DL 51/2022 (21 maggio 2022).

REGIME TRANSITORIO.

Dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023 è previsto un periodo transitorio con cui è possibile dimostrare di aver stipulato un contratto per l’Attestazione SOA da parte di un soggetto terzo.
Ecco le due date da tenere in mente:

  • dal 1° Luglio 2023 scatterà l’obbligo per le imprese di essere in possesso dell’Attestazione SOA per poter eseguire lavori
  • dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio della relativa Attestazione SOA.

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