Ance ha pubblicato, venedi 23 settembre, l’aggiornamento del dossier sulla cessione dei crediti fiscali a seguito di tutte le ultime novità normative.
Indice

DOSSIER ANCE.
Il dossier Ance vuole fare il punto delle ultime novità normative con una pubblicazione di 14 pagine e 5 capitoli suddivisi in questo modo:
- passaggi della cessione del credito
- divieto di cessione parziale del credito
- compensazione del credito
- responsabilità solidale del cessionario del credito
- allegato normativo
Vi ricordiamo che la responsabilità sociale del cessionario resta solo per dolo o colpa grava per l’acquisto di crediti da superbonus o da bonus fiscali in edilizi ordinaria, questi sorti dopo il 12 novembre 2021.
CESSIONE DEL CREDITO.
Ance vuole porre l’attenzione al procedimento delle cessioni del credito, facendo un riepilogo generale di tutti i passaggi.
In particolare, il credito d’imposta generato da interventi agevolati dai bonus è cedibile diverse volte, fino ad un massimo di 4:
- prima cessione, “jolly”: a favore di soggetti terzi di qualsiasi tipologia
- seconda cessione: nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni
- terza cessione: nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni
- quarta cessione: nei confronti di banche o a favore dei propri correntisti, diversi dai “consumatori o utenti”
A proposito di questo, ricordiamo che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario specifico possono cedere, in qualunque momento (anche se non è stato esaurito il numero delle cessioni), il credito a tutti i soggetti esercenti di attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, con l’unica caratteristica che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca capogruppo.
Infine, la quarta cessione del credito da parte delle banche a favore dei propri correntisti, titolari di partita IVA, può avere ad oggetto tutti i crediti già detenuti o acquistati dalle banche stesse a partire dal 17 febbraio 2022.
IL DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO.
Ance chiarisce, tramite il dossier, molto bene il divieto di cessione parziale del credito.
In particolare: per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, trasmesse all’Agenzia delle Entrate dopo il 1° maggio 2022, opera il divieto di cessione parziale dei crediti fiscali. Ai crediti oggetto di cessione viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazione relative alle successive cessioni; solo in beneficiario originario, anche dopo il 1° maggio, può cedere parzialmente il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante.
Anche per le cessioni del credito che derivano da singoli SAL occorre rispettare la regola secondo la quale le singole rate annuali del credito non possono essere oggetto di cessione parziale.
Tenuto conto che il divieto di cessione parziale opera con riferimento alle prime comunicazioni di opzione per la cessione/sconto effettuate dal 1° maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che questa limitazione non opera per le comunicazioni trasmesse entro il 30 aprile 20226.
DIVIETO DI CESSIONE FRAZIONATA DEI CREDITI D’IMPOSTA/ATTRIBUZIONE CODICE UNIVOCO |
SINO AL 30 APRILE 2022 (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 1 maggio 2022): – in caso di prima comunicazione di cessione o di sconto in fattura, non si applica il divieto di cessione parziale e la tracciatura per le cessioni dei crediti successivi alla prima opzione DAL 1° MAGGIO 2022: – in caso di prima comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre nelle successive cessioni, può essere ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili – in caso di prima comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito può essere ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili. |
COMPENSAZIONE DEL CREDITO.
I crediti acquisiti dalle imprese, a seguito dello sconto in fattura che è stato praticato a favore dei propri committenti/clienti, possono essere oggetto non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi delle stesse dovuti, mediante modello F24.
In particolare il credito derivante dai bonus fiscali viene utilizzato in compensazione:
- 4 quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che da origine al credito di imposta
- dal prima gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate e quindi:
– 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022
– 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio2023
Pertanto, mediante l’art.17 del dlgs 241/1997, il credito d’imposta viene utilizzato, tramite il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi.
Vi riportiamo qui di seguito il link al dossier ance:
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Dossier%20Ance.pdf