L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova circolare che aggiorna e riduce gli effetti della responsabilità solidale della cessione dei crediti edilizi, con indicazioni per ritardi o errori.
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Il 6 Ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare N.33/E sulla cessione dei bonus edilizi dove chiarisce le modifiche introdotte dal decreto Aiuti-Bis: cessione del credito ai correntisti, ritardi o errori nelle comunicazioni.
Vediamo i punti principali.
RESPONSABILITA’ IN SOLIDO.
La legge di conversione del decreto Aiuti bis ha previsto la fattispecie della responsabilità in solido fra cedente e acquirente del credito d’imposta, limitata però ai casi di dolo o colpa grave.
Il Fisco, quando rileva irregolarità nella fruizione del credito, può chiedere la restituzione delle somme indebitamente utilizzate, individuando chi ne è responsabile.
Il cessionario è responsabile in solido solo nei casi di:
- Dolo: conoscenza o consapevolezza del credito non esistente perché fittizio o non spettante per altre irregolarità
- colpa grave: imperizia o mancata diligenza per omessa richiesta, che portano a un indebito vantaggio fiscale
La circolare fornisce una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta.
CESSIONE AI CORRENTISTI.
La modifica legislativa ha allargato la possibilità di cessione da parte della banca ai correntisti Partite IVA.
Queste nuove disposizioni, chiarisce il Fisco, si applicano anche alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore del decreto (16 luglio 2022), indipendentemente dal fatto che la prima operazione di cessione sia avvenuta dopo il 1° maggio 2022.
Nello specifico, viene eliminato il paletto in base al quale la cessione ai correntisti era possibile solo se la prima operazione di cessione del credito era intervenuta successivamente al 1° maggio.
Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca invii tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito, la necessaria diligenza.
COMUNICAZIONE ERRATA.
La circolare contiene indicazioni utili nel caso di commessi errori nella comunicazione inviata.
- errore formale: è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC (ad esempio, riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori)
- errore sostanziale: (se incide su elementi essenziali del credito ceduto) è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando l’apposito modello, allegato alla circolare, a una casella PEC dedicata.
RITARDO DI COMUNICAZIONE.
Coloro che non hanno inviato la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito entro la scadenza del 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite sulle spese sostenute nel 2020 possono, a determinate condizioni, avvalersi della “remissione in bonis”, inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Online anche il modello di richiesta per l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti.
Circolare 33/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 6 Ottobre.