Indice
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 2 Maggio 2023, i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023.

Indice
E’ stata aggiornata insieme al relativo manuale, la “Piattaforma Cessione Crediti” accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Modifiche necessarie dopo l’introduzione del decreto “Aiuti-Quater” che consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto.
Sono stati predisposti anche i nuovi codici tributo.
LA RISOLUZIONE DELL’AdE
Dopo il 2 Maggio 2023 è diventata operativa la piattaforma dello spalma-crediti per le operazioni di cessione del credito o sconto in fattura comunicate entro il 31 Marzo 2023 derivate dai seguenti bonus:
- Superbonus
- Sisma bonus
- Barriere architettoniche
L’AdE con la risoluzione n.19/E fornisce l’ultimo tassello per la fruizione in 10 anni in compensazione mediante modello F24 per i crediti legati ai bonus sopra indicati, per le agevolazioni edilizie comunicate entro il 31 Marzo 2023.
La risoluzione contiene i codici tributo da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione in 10 anni prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile.
I CODICI TRIBUTO
Sono stati così predisposti gli appositi codici per le comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023, in modo da potere distinguere 1uesti crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.
I codici sono:
- “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023″
- “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
Restano attivi i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020, n. 12/2022 e n. 71/2022, per l’identificazione dei crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023.
In riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023 relativo alla rateizzazione in 10 anni dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
Ricordiamo che ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
I CONTROLLI DELL’AdE
Nel documento l’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, quanto di seguito riportato:
“In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione in dieci rate di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.”
In tali ipotesi lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24, tramite un’apposita ricevuta che può essere consultata attraverso i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.