Indice
- Decreto Superbonus: costi detraibili in dieci anni
- Bonus Ristrutturazione e novità anche per le banche
- Decreto Superbonus: altre novità in arrivo
- Decreto Superbonus 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
- Conversione in legge D.L. n. 39/2024: opera di disintossicazione da Superbonus terminata
- Le principali novità
- Comunicazione ad Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche
- Stop alla compensazione in caso di debiti col Fisco
- Bonus in 10/6 anni e Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali
- Bonus casa al 30%
La Camera conferma i contenuti: detrazione Irpef in 10 anni per tutte le spese 2024 e stop alla cessione del credito e alla compensazione con debiti Inps e Inail.
L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al Decreto Superbonus con 150 voti favorevoli e 109 contrari. Dopo i tanti dibattiti e le aspre polemiche degli ultimi giorni, il Governo ha incassato la fiducia e il provvedimento è diventato legge.

Tra le più importanti novità da segnalare quella sui costi sostenuti dal 1° gennaio 2024, che dovranno essere portati in detrazione in dieci anni anziché in quattro. Una restrizione introdotta con effetto retroattivo, in linea con la volontà del Governo di rivedere i bonus edilizi diventati ormai un macigno poso sostenibile per le Casse dello Stato.
Inoltre, da gennaio 2025, previsto lo stop alla compensazione per le banche dei crediti da bonus edilizi con i contributi INAIL e INPS. Di seguito ecco le misure previste con il nuovo Decreto.
Decreto Superbonus: costi detraibili in dieci anni
Con il via libera definitivo al Decreto Superbonus, i costi saranno detraibili in dieci anni e non più in quattro anni. Detraibili in dieci anni e non più in cinque anni anche i costi per il bonus barriere architettoniche e per il sisma bonus.
Un aspetto fondamentale del decreto è la retroattività della norma, da applicare già ai costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024. In concreto, i soggetti interessati dovranno aspettare più anni di quelli previsti dalle vecchie regole per essere rimborsati totalmente.
La retroattività della norma ha fatto molto discutere, anche tra gli stessi partiti di maggioranza sono stati registrati diversi dissapori. Ciò nonostante, alla fine è stata votata la fiducia. Per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2023 resta in vigore la detrazione in quattro anni. L’obbligatorietà riguardo alla ripartizione della detrazione in dieci anni interessa soltanto l’uso diretto dei bonus in dichiarazione, non interessa invece l’uso dei crediti d’imposta originati da sconto in fattura o da cessione.
Le aziende che hanno acquisito i crediti proseguiranno infatti a usarli secondo le norme vigenti oggi: in quattro rate se riconducibili al Superbonus e in cinque anni se relativi al bonus barriere architettoniche e al sisma bonus.
Bonus Ristrutturazione e novità anche per le banche
La detraibilità dei costi in dieci anni non è l’unica novità introdotta dal Decreto appena approvato dalla Camera. Nel provvedimento è presente anche un ulteriore taglio dello sconto per gli interventi di ristrutturazione, con la riduzione dell’aliquota della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica e di recupero edilizio. Un’altra disposizione restrittiva prevista per alleggerire i costi e salvaguardare così i conti pubblici.
Il Bonus Ristrutturazione 2024 è pari al 50% con un tetto massimo di spesa da portare in detrazione di 96.000 euro, mentre a partire dal 2025 l’aliquota scenderà al 36% e il tetto massimo di spesa a 48.000 euro.
Un’ulteriore novità riguarda poi lo stop alle compensazioni per gli istituti bancari. Dal 2025 cambiano le cose anche per le banche, che non avranno più la possibilità di compensare i crediti del Superbonus con debiti assistenziali e previdenziali e i premi assicurativi contro le malattie professionali e contro gli infortuni sul lavoro.
Inoltre gli istituti bancari, gli intermediari e le assicurazioni che hanno acquisito dei crediti a meno del 75% del loro originario valore, sono tenuti alla ripartizione delle rate in sei quote annue, senza possibilità di un’ulteriore ripartizione né di alcuna cessione.
Quest’ultimo, un provvedimento che ha scontentato non poco le banche e che potrebbe avere serie ripercussioni negative su imprese e famiglie. Anche se non è stata ancora fatta un’esatta valutazione sui possibili effetti, l’ABI ha prontamente lanciato un campanello d’allarme rimarcando le difficoltà per gli istituti bancari di compensare i crediti, con risvolti negativi pure sulle loro capacità di acquisire altri crediti. Di conseguenza, possibili ricadute in negativo sulle imprese e sulle loro possibilità di cedere i crediti.
Con il Decreto Superbonus coinvolti anche i Comuni, in quanto ad essi è stata data la possibilità di fare delle verifiche anti frode nell’applicazione dei benefici fiscali in ambito edilizio.
Decreto Superbonus: altre novità in arrivo
Alla fine il Parlamento ha confermato le restrizioni previste nel Decreto approvato nel Consiglio dei Ministri. Il provvedimento “spalma detrazioni” in 10 anni, fortemente voluto dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato il più controverso. Una misura con effetto retroattivo molto criticata non solo dai partiti di opposizione. Forza Italia ha manifestato senza giri di parole la sua contrarietà, tra l’altro astenendosi in Commissione al Senato.
Confermato invece il plafond di 400mln di euro, per permettere nelle aree dell’Abruzzo interessate dal sisma del 2009 e nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, di continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. Parallelamente è stata però cancellata la possibilità di accedere al Superbonus rafforzato, uno strumento che permette un’agevolazione al 150% rinunciando ai contributi previsti per le ricostruzioni nelle aree terremotate.
Per le altre aree del Paese interessate dal sisma, escluse da cessione e sconto, per il 2025 è stato stabilito un fondo di 35 mln di euro per favorire l’erogazione di contributi per i lavori di ricostruzione.
Un ulteriore fondo pari a 100 mln di euro è stato costituito per erogare contributi agli Enti del terzo settore e alle ONLUS per i lavori di riqualificazione da effettuare sui loro edifici.
Decreto Superbonus 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
Approda in Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus e alla cessione del credito.
Dopo l’approvazione definitiva del Parlamento e la firma del Presidente della Repubblica, approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 la Legge 23 maggio 2024, n. 67 che converte il Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, recante:
“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.
Conversione in legge D.L. n. 39/2024: opera di disintossicazione da Superbonus terminata
La Legge n. 67/2024 rappresenta il trentottesimo provvedimento normativo che direttamente o indirettamente ha inciso sulla disciplina del superbonus e delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Diversamente dai precedenti, però, questo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) rappresentare davvero l’ultimo intervento del Governo sul superbonus. Come ammesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti:
“Con l’ultimo decreto legge l’opera di disintossicazione dal Superbonus è terminata, siamo tornati sulla Terra dopo una gita su Marte“, aggiungendo anche che adesso “chi lo difendeva a spada tratta, ora un po’ si vergogna” (senza specificare chi).
Le principali novità
Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla legge di conversione vi è lo stop definitivo a qualsiasi forma di opzione alternativa alla detrazione diretta. Fatta eccezione per gli interventi nel cratere sismico (ma stiamo parlando di poca roba), a partire dal 30 marzo 2024 non è più possibile utilizzare sconto e cessione anche per i nuovi interventi con CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 (come previsto dal D.L. n. 11/2023). In questo caso, infatti, è stato previsto che, oltre alla CILA presentata nei suddetti termini, entro il 30 marzo 2024 devono risultare spese sostenute, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Sconto in fattura e cessione del credito potranno essere utilizzati nel cratere sismico nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Previsti due fondi:
- uno per gli interventi nel cratere sismico;
- un altro per gli interventi avviati dagli enti del terzo settore (onlus, ApS e AdV).
Nel primo caso il fondo di 35 milioni di euro per il 2025. Nel secondo si avrà una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025.
Sto alla remissione in bonis per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Comunicazione ad Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche
Previsto un nuovo obbligo per gli interventi di superbonus. In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili viene introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere alla conclusione dei lavori una serie di dati specificatamente indicati dalla norma all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Contenuto, modalità e termini delle comunicazioni saranno definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal decreto attuativo comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per taluni specifici interventi, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione.
Stop alla compensazione in caso di debiti col Fisco
Altra importante disposizione riguarda la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Bonus in 10/6 anni e Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali
Il nuovo art. 4-bis contiene diverse disposizioni finalizzate a ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati. In particolare:
- a partire dal 1° gennaio 2025 (e con una sanzione in caso di violazione) banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più utilizzare la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative con:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024 che rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e nel sismabonus (bonus diretti) dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo; tale ripartizione non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi;
- per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti;
- a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l’esercizio della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.
Potenziata l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi grazie alla compartecipazione dei Comuni ai quali sarà riconosciuta una quota fino al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.
Bonus casa al 30%
Infine, con una modifica all’art. 16-bis del TUIR viene previsto che il bonus casa dall’1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 sarà ridotto al 30% ad eccezione degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la cui aliquota resta al 50% con eguale limite di spesa.
In questo modo avremo i seguenti regimi:
- fino al 31 dicembre 2024: aliquota 50% e limite di spesa 96.000 euro;
- dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027: aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro;
- dall’1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033: aliquota 30% e limite di spesa 48.000 euro;
- dall’1 gennaio 2034: aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro.
Tali orizzonti sono, comunque, così lontani che siamo certi arriveranno in corsa nuove modifiche, se non da questo, dai futuri Governi.